LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000
Art. 6
Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la Pianificazione Urbanistica Comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.