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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000

Capo II
IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del 1998.
2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4.
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonchè nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1.
Art. 5
Pianificazione comunale
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la Pianificazione Urbanistica Comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990 Sito esterno.
Art. 6
Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la Pianificazione Urbanistica Comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 7
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 3, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

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