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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n. 223 Sito esterno, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.
3. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonchè della Protezione Civile e dei Servizi di emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 Sito esterno saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge.
Capo II
IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del 1998.
2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4.
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonchè nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1.
Art. 5
Pianificazione comunale
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la Pianificazione Urbanistica Comunale ai Piani provinciali di cui all'art. 3, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990 Sito esterno.
Art. 6
Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la Pianificazione Urbanistica Comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione Urbanistica Comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 7
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6 ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 3, specifici Piani di risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti deve essere effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo III
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere autorizzati.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9.
3. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonchè dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione degli impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio.
5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 4. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonchè di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio delle medesime.
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi previsto.
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile
1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988 nonchè su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 8.
4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
Art. 11
Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile
1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARPA valuta il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonchè il tempo massimo di collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 9.
Capo IV
IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 13
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Con direttiva della Regione sono definiti:
a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 per la compatibilità ambientale e alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 recante " Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale " ;
b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonchè edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonchè dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle Province interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.
Art. 15
Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.
2. E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.
Capo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16
Vigilanza
1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti previste dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. La medesima Autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 17.
Art. 17
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i limiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 (pari a 2582.28 Euro) a lire 20.000.000 (pari a 10329.14 Euro). Detta sanzione amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di reiterata violazione l'Autorità competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi previsti.
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e per la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000.000 (pari a 2582.28 Euro) a lire 20.000.000 (pari a 10329.14 Euro). Qualora l'impianto risulti anche attivato l'Autorità competente provvede ad interdirne l'uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dell'art. 12 per gli impianti mobili di telefonia mobile.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.
Capo VI
NORME TRANSITORIE
Art. 18
Norma transitoria
1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al comma 4 dell'art. 13, già autorizzati ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state completate le procedure d'appalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Provincia.
2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni di cui all'art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva di cui all'art. 13 della presente legge.
Capo VII
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 19
Intese e accordi
1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine possono promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.
Art. 20
Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva
1. E' istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della Provincia o un suo delegato, da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi (Co.Re.Rat.). Il Comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei consumatori di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 3.
Art. 21
Misure di semplificazione
1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 6 e 8 della presente legge sono presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno.
2. Le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 8 della presente legge sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
Art. 22
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento di cui all'art. 7, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da parte del Comune del Piano costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi, nonchè le modalità di revoca.
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il regime di aiuti di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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