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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 2 bis
Nuove tecnologie
1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'articolo 1.
1.
Art. 2 ter
Impianti a bassa potenza
1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.
1.
2 bis.
Art. 6 bis.
Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.
2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.
1.
2.
9 bis.
9 ter.
9 quater.
3.
4.
01.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

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