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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle Province interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

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