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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30

NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Art. 21
Misure di semplificazione
1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 6 e 8 della presente legge sono presentate allo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Sito esterno.
2. Le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 8 della presente legge sono contenute nella concessione edilizia laddove prevista.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

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