LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo IV
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
Art. 13
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province e ai Comuni territorialmente interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Con direttiva della Regione sono definiti:
a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto al comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 per la compatibilità ambientale e alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 recante "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" ;
b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica.
4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di due o più Province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita l'intesa delle Province interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista all'art. 3 della L.R. n. 10 del 1993.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.
Art. 15
Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13. Con tale adeguamento individuano, altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.
2. È istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione di cui al comma 2.
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi destinati all'infanzia.
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.