LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
(aggiunto comma 01 da art. 22 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
Impianti mobili di telefonia mobile
01. Per impianto mobile si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza.
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole di ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico del gestore nonché il tempo massimo di collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 9.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.