LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 39
ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ "FERROVIE EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 -
Acquisizione quote della Società
Art. 2 -
Trasformazione della Società e ingresso di nuovi soci
Art. 3 -
Norma finanziaria
Art. 4 -
Dichiarazione d'urgenza
Art. 1
Acquisizione quote della Società
1. In attuazione dell'articolo 15 dell'Accordo di Programma stipulato con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 21 marzo 2000, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 del Decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997 , la Regione Emilia-Romagna procederà ad acquisire a titolo gratuito le quote della società "FERROVIE EMILIA ROMAGNA Società a responsabilità limitata".
2. A seguito dell'adozione del DPCM di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 422/1997 , il Presidente della Regione o un suo delegato, in qualità di rappresentante legale, compirà gli atti necessari al perfezionamento dell'acquisizione di cui al comma 1.
3. I diritti nascenti dalla titolarità delle quote sono esercitati dal Presidente della Regione o da un soggetto dal medesimo delegato.
Art. 2
(modificata lett. a) comma 1 da art. 53 L.R. 28 dicembre 2001 n. 49) , in seguito aggiunto comma 2 bis da art. 8 L.R. 21 dicembre 2007 n. 26)
Trasformazione della Società e ingresso di nuovi soci
1. Al fine di promuovere la partecipazione degli Enti locali allo sviluppo del sistema ferroviario regionale, nonché per consentire l'ingresso nella Società "FERROVIE EMILIA ROMAGNA Società a responsabilità limitata" di soggetti di natura imprenditoriale, la Regione:
a) è autorizzata a trasformare la società a responsabilità limitata in società per azioni, con l'aumento del capitale sociale, da prevedersi, almeno nell'importo minimo di cui all'articolo 2327 del Codice Civile;
b) riduce gradualmente la misura percentuale della propria partecipazione alla Società, conservando in ogni caso la titolarità della maggioranza assoluta delle azioni.
2. Le modalità per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b) del comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, previo parere della Commissione consiliare competente.
2 bis. La partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo;
d) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico;
e) la Regione designi almeno un rappresentante nell'organismo di gestione.
Art. 3
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge la Regione fa fronte mediante apposite e specifiche autorizzazioni di spesa, che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13 bis della legge regionale 6 luglio 1977 n. 31 e con l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale.
Art. 4
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.