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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato01/08/2019
2. Testo Coordinato30/07/2019
3. Testo Coordinato30/07/2019
4. Testo Coordinato27/12/2017
5. Testo Coordinato23/12/2016
6. Testo Coordinato25/03/2016
7. Testo Coordinato27/06/2014
8. Testo Coordinato27/06/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/02/2000

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 2000

Art. 12
Disposizioni finali
1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la qualifica prevista dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, relativa all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.
2. L'elenco di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico ai sensi della L.R. 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante l'abrogazione della legge stessa.
3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della L.R. n. 17 del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

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