LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 15
Norma Finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 5 e 11 si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 .
1.