LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 10
Pubblicità dei compensi professionali
1. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.