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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 8

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 12
Disposizioni finali
1. La presente legge non si applica a coloro che conseguono la qualifica prevista dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno, relativa all'istituzione e alla disciplina dei parchi nazionali.
2. L'elenco di coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico ai sensi della L.R. 16 giugno 1981, n. 17 resta valido nonostante l'abrogazione della legge stessa.
3. I diplomi di abilitazione alle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico, conseguiti ai sensi della L.R. n. 17 del 1981, continuano ad essere titolo abilitante a tali professioni anche a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

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