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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 8

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 13
1.
Il titolo della L.R. n. 3 del 1994 concernente
"Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna",
è sostituito dal seguente:
"Ordinamento della professione di guida alpina".
2.
All'art. 1 della L.R. n. 3 del 1994 le parole:
"delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna"
sono sostituite dalle seguenti:
"della professione di guida alpina".
3.
L'art. 7 della L.R. n. 3 del 1994 è così sostituito:
"Art. 7
Pubblicità dei compensi professionali
1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi.
2. Gli enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l'anno di riferimento.".
4. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, è abrogato il Titolo II della L.R. n. 3 del 1994.

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