LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 5
Formazione professionale
1. La formazione professionale relativa alle professioni di cui alla presente legge si svolge con le modalità stabilite dalla L.R. 24 luglio 1979 n. 19.
2. Nel rispetto delle direttive regionali le Province, singole o associate, organizzano corsi di formazione professionale ai fini della partecipazione agli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge.
3. I corsi di formazione relativi alla figura di guida ambientale-escursionistica possono prevedere indirizzi di specializzazione.