LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 7
Funzioni amministrative di vigilanza e controllo
1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle attività professionali turistiche di accompagnamento di cui alla presente legge e concedono i nulla osta previsti al comma 3 dell'art. 4.
2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modifiche.
3. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia competente copia dei verbali delle contravvenzioni e degli eventuali reclami pervenuti dai clienti.