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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 6 aprile 2001 n. 8

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 8

(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni amministrative
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 516 Euro a 3.098 Euro, per l'esercizio dell'attività di guida turistica, di accompagnatore turistico e di guida ambientale-escursionistica senza possesso della relativa abilitazione;
b) da 51 Euro a 309 Euro, per la mancata esibizione del tesserino;
c) da 1.032 Euro a 6.197 Euro, per le imprese turistiche che si avvalgono di soggetti non abilitati all'esercizio di una professione turistica di accompagnamento.
2. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.

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