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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2013

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

(sostituito titolo da art. 1 L.R. 27 maggio 2008 n. 7)

Art. 16

(aggiunto comma 2 bis. da art. 15 L.R. 26 luglio 2013 n. 14)

Interventi per la valorizzazione dell'escursionismo
1. Al fine di valorizzare l'escursionismo ed il turismo naturalistico e sportivo nell'Appennino e di garantire il presidio del territorio in zone isolate non facilmente accessibili, anche ai fini delle necessità di protezione civile, la Regione può disporre contributi per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici classificati come rifugi.
2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell'ambito delle leggi vigenti in materia di turismo, gli enti locali territoriali e relativi consorzi, gli enti parco, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione che abbiano la disponibilità del bene oggetto del contributo.
2 bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà.
3. I contributi possono essere erogati nella misura massima pari al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 459 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2005, n. 52 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata, limitatamente all'inciso "ambienti montani", dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza del 4 agosto 2003, sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2003, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, come sostituita dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale nonché l'illegittimità costituzionale rispettivamente del primo e del secondo periodo del presente comma, come modificati dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

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