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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E DI ACCOMPAGNAMENTO TURISTICO

(sostituito titolo da art. 1 L.R. 27 maggio 2008 n. 7)

Art. 6

(prima sostituito da art. 7 L.R. 27 maggio 2008 n. 7), poi sostituito comma 2, modificati commi 3 e 4 da art. 32 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4. In seguito modificata rubrica, comma 1 e comma 3 e sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Elenchi regionali, attestati d'idoneità e tesserini di riconoscimento
1. La Regione istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno superato la verifica dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge.(9)
2. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale telematico della Regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.(6)
3. La Regione rilascia agli idonei un attestato d'idoneità ed un tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l'attività professionale. Le modalità per il rilascio e il rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera della Giunta regionale.
4. L'attestato d'idoneità deve specificare i dati anagrafici, la professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute.(7)

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 459 del 14 dicembre 2005 pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 2005, n. 52 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata, limitatamente all'inciso "ambienti montani", dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza del 4 agosto 2003, sul ricorso proposto da Aldrovandi Andrea ed altri contro la Regione Emilia-Romagna, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2003, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 3, comma 2 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, come sostituita dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 10", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 4 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44, su ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale nonché l'illegittimità costituzionale rispettivamente del primo e del secondo periodo del presente comma, come modificati dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come introdotto dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, limitatamente alle parole "e, per le guide turistiche gli ambiti nei quali la professione può essere esercitata", sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 271 del 22 settembre 2009, pubblicata nella G.U. del 4 novembre 2009, n. 44 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 2 maggio 2008, n. 7, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 37, notificato il 16-22 luglio 2008 e depositato in cancelleria il 23 luglio 2008, in riferimento all'articolo 117, comma primo, secondo e terzo della Costituzione.

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