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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 18 febbraio 2000

Art. 29
Integrazione della L.R. 8/1994
1.
Dopo l'art. 39 è inserito il seguente articolo:
"Art. 39 bis
Formazione permanente del cacciatore
1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori. " .

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