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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 25
Sostituzione dell'art. 35 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 35 è sostituito con il seguente:
"Art. 35
Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC
1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.
3. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-1999 e 1999-2000.
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
a) residenti nella Provincia;
b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;
c) residenti nella regione;
d) residenti in altre regioni;
e) italiani residenti all'estero e stranieri. " .

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