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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 34
Sostituzione dell'art. 45 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 45 è sostituito con il seguente:
"Art. 45
Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico- venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate.
Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lettera c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico- venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonchè l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lettera a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.
5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi.
6. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lettera b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente.
7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.
8. Nelle zone di cui alla lettera a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo.
E' ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b). " .

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