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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2007
2. Testo Originale18/02/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2007

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 22
Sostituzione dell'art. 31 della L.R. 8/1994
1.
L'articolo 31 è sostituito con il seguente:
"Art. 31
Ambiti Territoriali di Caccia
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.
3. Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:
a) la composizione del Comitato direttivo;
b) le modalità di rappresentanza dei componenti l'assemblea;
c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
d) le modalità per la elezione degli organi;
e) le attribuzioni e modalità di funzionamento degli organi;
f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonchè le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
g) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo.
4. L'assemblea dell'ATC, entro sessanta giorni dall'emanazione delle direttive di cui al comma 3, approva lo Statuto o provvede al suo adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto o dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta in carica fino alla elezione del nuovo.
5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente, ai sensi del comma 6.
6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 35, accertate nell'attività degli organi dell'ATC, il Presidente della Provincia prevalente per territorio nomina un Commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il Commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'ATC. Il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo responsabile delle violazioni non sono ridesignabili.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del Codice Civile, ove applicabili. " .

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