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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2007
2. Testo Originale18/02/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2007

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2007 n. 16

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 22, 22 bis, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39 bis, 40, 41, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, rubrica dell'art. 27 e rubrica del Capo V del Titolo I, e note alla legge, della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

Art. 24
Sostituzione dell'art. 33 della L.R. 8/1994
1.
L'art. 33 è sostituito con il seguente:
"Art. 33
Compiti dell'ATC
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività che contemplano in particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) la difesa delle colture;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.
Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.
3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art. 35.
5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC ed i riconoscimenti dovuti a compenso delle prestazioni.
7. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Comitato direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC, per l'espletamento di attività di servizio, possono dotarsi di strutture di coordinamento tecnico- amministrativo, anche comuni.
9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
a) le modalità di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50. " .

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