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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina l'affidamento dei servizi e delle forniture di beni da parte della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, con esclusione delle Aziende sanitarie locali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle forniture e ai servizi il cui valore di stima sia:
a) inferiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea in materia;
b) pari o superiore all'importo di cui alla lett. a), qualora disciplinino fattispecie non regolate da disposizioni dell'Unione Europea o alle quali tali disposizioni non si applichino ovvero, se regolate, non siano in contrasto con esse.
3. Tutti gli importi indicati si intendono con esclusione di imposte ed oneri fiscali, ed il relativo controvalore in moneta nazionale è determinato ai sensi delle disposizioni dell'Unione Europea.
4. I rinvii ad altre disposizioni si intendono riferiti anche alle successive modifiche ed integrazioni eventualmente apportate.
5. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.

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