LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000
Art. 10
Elenco dei fornitori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici istituiscono di norma l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalità di conservazione, aggiornamento e tenuta.
2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi soggetti idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 15 e 16.
3. L'avvio della procedura istitutiva è reso noto mediante pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 13.