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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 11
Responsabile del procedimento contrattuale
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno nonché dell'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, il dirigente della struttura interessata alla procedura contrattuale individua il responsabile operativo dell'istruttoria e degli adempimenti connessi, inerente ad uno o più procedimenti contrattuali.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, è responsabile del procedimento contrattuale il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto.
3. Il responsabile del procedimento contrattuale svolge le funzioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 32 del 1993, assicura l'impulso ad ogni fase del procedimento e cura la regolare, efficiente ed efficace redazione ed esecuzione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento contrattuale cura le comunicazioni, le pubblicazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 e le notificazioni, assicurando altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi della legge n. 241 del 1990 Sito esterno e della L.R. n. 32 del 1993. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente di cui al comma 1 e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'art. 30.
5. Il responsabile del procedimento contrattuale trasmette al dirigente di cui al comma 1, al responsabile dell'elenco dei fornitori, nonché al responsabile del controllo di gestione, una relazione contenente gli elementi rilevanti circa l'esattezza, la correttezza e la puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali, i fatti che abbiano influito o modificato l'esecuzione del contratto programmata dalle parti, nonché gli inadempimenti ed i rimedi, anche giudiziali, azionati.

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