Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 12
Trattamento dei dati
1. Al fine di perseguire le funzioni istituzionali di approvvigionamento di beni e servizi nonché di controllo sull'attività svolta a tale scopo, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono autorizzati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati inerenti l'Elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti partecipanti e quelli contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono autorizzati, in particolare, ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione e diffusione in forma aggregata ad enti pubblici e soggetti privati, nonché di cancellazione e distruzione, dei dati di cui al comma 1 e ad istituire banche dati per la raccolta delle predette informazioni trattate anche in forma elettronica.

Espandi Indice