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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 13
Forme di pubblicità
1. I programmi di cui all'art. 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bandi indicativi, elaborati sulla base del programma di cui all'art. 4, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi e per gli effetti della disciplina dell'Unione Europea; delle pubblicazioni è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale.
3. I bandi di gara il cui importo sia compreso fra 50.000 e 100.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e delle pubblicazioni è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.
4. I bandi di gara il cui importo sia inferiore a 50.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. I risultati delle procedure di gara e di affidamento sono pubblicati, anche mediante elenchi, nel Bollettino ufficiale della Regione.

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