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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 16
Procedura in economia
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto, non sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre procedure. L'affidamento è consentito nel rispetto dei principi di rotazione, del divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di motivazione in relazione alle disposizioni vigenti.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 individuano le modalità procedurali per le spese e le tipologie di forniture e servizi da affidare in economia.

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