Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 17
Casi di esclusione dalle procedure
1. La procedura per la scelta del contraente deve garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la parità di trattamento dei soggetti invitati e dei partecipanti.
2. I soggetti che si trovino in una delle situazioni previste, rispettivamente dall'art. 20 della Dir. 93/36 Cee e dall'art. 29 della Dir. 92/50 Cee sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di cui all'art. 14 e cancellati dall'Elenco dei fornitori.
3. Possono altresì essere esclusi i soggetti che abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, nel corso dei tre anni precedenti l'avvio della procedura, accertate con atto motivato del dirigente competente al termine di procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente.

Espandi Indice