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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 18
Documentazione
1. La documentazione relativa alla mancanza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti è sostituita da dichiarazioni sottoscritte dall'interessato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese utilizzando apposite schede, ove predisposte ed allegate al bando di gara o alla lettera di invito.
3. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per motivate esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche di cui all'art. 22 prima della valutazione delle offerte.

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