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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 19
Selezione degli aspiranti concorrenti
1. Il bando di gara può prevedere il numero massimo di soggetti da invitare, precisando i criteri e i requisiti di selezione degli stessi, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 7. Il sistema di selezione è applicabile qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi sia superiore a cinque e, in tal caso, devono essere invitati almeno cinque soggetti.
2. È consentito procedere ai sensi del comma 1 anche in fase di prima applicazione della presente legge, fermo restando che le amministrazioni aggiudicatrici potranno integrare e specificare il suddetto sistema di selezione.
3. Il dirigente competente, anche in base a quanto disposto dai commi 1 e 2, individua e invita a partecipare alla gara i soggetti che, al momento della richiesta di partecipazione, siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

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