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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 2
Pubbliche forniture e prestazioni di servizi
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un fornitore, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto di beni o prodotti, compresi gli eventuali lavori di posa e installazione.
2. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un prestatore di servizi, aventi ad oggetto la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi bancari, assicurativi, finanziari, informatici, di consulenza, di studio e ricerca, di formazione del personale.
3. Gli appalti che, insieme a forniture e/o a servizi, comprendano anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di forniture e/o di servizi qualora, motivatamente, i lavori assumano funzione accessoria rispetto alle forniture o ai servizi e, comunque, non costituiscano l'oggetto economico principale dell'appalto.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il bando, la lettera d'invito o il capitolato speciale individuano i lavori compresi nell'appalto e i requisiti che, ai sensi della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, sono richiesti per poter partecipare, singolarmente o in raggruppamento temporaneo, alla gara.

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