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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 23
Conclusione del contratto
1. Il contratto è concluso con il concorrente individuato mediante le procedure di cui ai precedenti articoli, che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento.
2. Il dirigente competente provvede alla formale stipulazione del contratto qualora il bando di gara non specifichi che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto e in tutti i casi in cui sia opportuna la ricognizione delle condizioni che disciplinano il rapporto contrattuale.
3. Il contratto è concluso in forma scritta con le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera di invito ed è approvato entro il termine di irrevocabilità dell'offerta ivi previsto.
4. L'efficacia del contratto è sospesa fino all'approvazione, ed il dirigente competente può motivatamente negarla per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico.
5. Il capitolato generale e i contratti devono prevedere una clausola che, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., escluda espressamente la corresponsione di indennizzi in caso di mancata approvazione.

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