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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 24
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione, e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità della forma, sono ricevuti con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal funzionario designato quale ufficiale rogante.
2. L'ufficiale rogante, in particolare, presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'art. 22.
3. L'ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti e i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali, nonché la conservazione dei contratti e il rilascio delle copie alle parti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.

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