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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 25
Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi, di norma non superiore all'anno.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni, la proroga o la rinnovazione sono consentite se espressamente previste nel contratto originario o nel capitolato speciale. La facoltà di rinnovare il contratto o di prorogarne la durata deve essere altresì prevista nel bando di gara o nella lettera di invito ed incide sul calcolo dell'importo stimato dell'appalto, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto originario.
3. I contratti per le forniture e/o i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.

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