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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 26
Cauzione provvisoria e definitiva
1. I contratti devono prevedere le penalità per il mancato o inesatto adempimento, ivi compresa la ritardata esecuzione delle prestazioni.
2. Qualora sia richiesta la presentazione della cauzione provvisoria, il bando di gara o la lettera di invito ne indicano la misura e le forme di costituzione.
3. La cauzione provvisoria prestata dall'affidatario è vincolata fino alla conclusione del contratto e fino alla costituzione della cauzione definitiva. Qualora il verbale tenga luogo di contratto, la cauzione prestata dall'affidatario è cauzione definitiva a tutti gli effetti.
4. Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate per effetto della conclusione del contratto e, comunque, entro il termine di irrevocabilità dell'offerta, di cui al comma 3 dell'art. 23.
5. La cauzione provvisoria è incamerata qualora non sia provato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 22, nonché qualora l'aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto.
6. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il contraente deve prestare idonea cauzione definitiva, anche mediante integrazione del deposito cauzionale provvisorio. Il capitolato generale individua la misura e le forme di costituzione della cauzione definitiva.
7. La facoltà di non richiedere il deposito cauzionale definitivo può essere esercitata, nei soli casi consentiti dalle disposizioni vigenti, a condizione che comporti un miglioramento del prezzo offerto.

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