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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 27
Anticipazioni e revisioni prezzi
1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati nè interessi per somme che i contraenti devono anticipare per la loro esecuzione. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti dei beni o delle prestazioni fornite.
2. Qualora sia consentita la corresponsione di anticipazioni, il dirigente competente può motivatamente disporle, previa prestazione di idonee garanzie da parte del contraente.
3. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili; sono fatti salvi i casi di prezzi o tariffe amministrati, controllati o individuati per legge o per atto amministrativo nonché, per i contratti di durata pluriennale, le revisioni dei prezzi ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno.
4. I contratti non possono prevedere dilazioni di pagamento superiori ai 90 giorni dalla data di esecuzione della prestazione contrattuale.

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