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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 28
Subappalto
1. Il bando di gara o il capitolato speciale possono prevedere la facoltà di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di parte della prestazione, precisando i limiti qualitativi e quantitativi nonché le eventuali prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio di tale facoltà.
2. Entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 l'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione del dirigente competente.

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