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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 29
Varianti
1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dalle norme di contabilità dello Stato, purché non mutino la natura della prestazione.
2. Al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni e servizi, i contratti di durata non inferiore all'anno possono prevedere che, alla loro scadenza e su richiesta del dirigente competente, l'affidatario sia tenuto, fino ad un massimo di 90 giorni, a proseguire la prestazione alle stesse condizioni contrattuali e senza compensi aggiuntivi.

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