Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 3
Calcolo dell'importo stimato dell'appalto
1. L'importo stimato dell'appalto è calcolato con riferimento all'insieme delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto; se l'appalto è ripartito in più lotti il suo valore è dato dalla somma del valore dei singoli lotti.
2. Per gli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo e per quelli che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto è stabilito applicando le disposizioni dell'Unione Europea che disciplinano il calcolo dell'importo stimato degli appalti di forniture e di servizi.

Espandi Indice