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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 31
Controlli interni
1. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti contrattuali, rilevando lo stato di attuazione del programma annuale dei contratti nonché il rispetto dei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno ed alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
2. Per ciascun contratto di importo pari o superiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni della U.E. in materia, la relazione sulla attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente indica l'oggetto, l'importo, la modalità di affidamento, il contraente ed i soggetti invitati a presentare le offerte.
3. Per gli altri contratti la relazione indica quali procedure di affidamento siano state seguite e, con riguardo a ciascuno dei soggetti invitati a presentare le offerte, il numero e l'oggetto dei contratti alle cui procedure è stato invitato e, con riguardo a ciascun aggiudicatario o affidatario, il numero e l'oggetto dei contratti conclusi ed il loro importo complessivo. Per i contratti affidati mediante la procedura in economia è indicato l'importo complessivo.

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