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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 4
Programmazione
1. Entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici programmano lo svolgimento dell'attività contrattuale.
2. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse finanziarie necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, le strutture organizzative cui sono destinati nonché le modalità relative al controllo dei risultati.
3. I programmi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13.
4. La relazione sull'attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente illustra i risultati conseguiti, anche mediante elaborazione delle informazioni raccolte ai fini del controllo di gestione; evidenzia il grado di soddisfacimento delle esigenze e di raggiungimento degli obiettivi perseguiti motivando le ragioni dell'eventuale scostamento rispetto a quelli attesi; indica le misure correttive eventualmente necessarie.
5. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le procedure e le modalità per l'elaborazione del programma relativo all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza.

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