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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 5
Attuazione dei programmi
1. I dirigenti attuano i programmi di cui all'art. 4, adottando le specificazioni, le puntualizzazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi.
2. In particolare, compete ai dirigenti:
a) determinare le caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto e la sua disciplina, l'importo presunto, il sistema e i criteri di scelta del contraente;
b) provvedere alla pubblicazione dei bandi indicativi sulla base degli obiettivi definiti dai programmi di cui all'art. 4, articolati per tipologia e importo complessivo presunto, secondo il sistema di classificazione previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea;
c) determinare l'avvio della procedura per la scelta del contraente, adottando il bando, il capitolato speciale e la lettera d'invito;
d) manifestare anche all'esterno la volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, sia nella procedura per la scelta del contraente che nella conclusione ed esecuzione del contratto, curando ogni adempimento necessario;
e) provvedere alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

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