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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 6
Capitolati e atti di gara
1. La Giunta regionale può deliberare il capitolato generale per l'acquisizione di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 nonché schemi tipo di bandi, lettere d'invito e atti, differenziati per tipologia di gara, il cui contenuto può essere integrato dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alle specificità dei beni e dei servizi da acquisire.
2. Gli schemi tipo possono altresì contenere schede di sintesi per la semplificazione degli oneri documentali di cui all'art. 18.
3. I dirigenti determinano i capitolati speciali, individuando l'oggetto del servizio o della fornitura, le caratteristiche tecnico-merceologiche, l'ammontare presunto della spesa, il termine il luogo e le modalità della prestazione, le modalità di esecuzione e di verifica tecnica della prestazione, le penali applicabili per i ritardi nelle consegne e per altri inadempimenti, nonché ogni altra clausola contrattuale necessaria, anche in materia fiscale e di registro.

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