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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 7
Bandi di gara
1. In caso di asta pubblica, il bando di gara indica:
a) l'amministrazione aggiudicatrice;
b) la descrizione della fornitura o servizio oggetto del contratto con gli estremi dell'atto di approvazione del programma annuale e dell'atto di indizione della gara;
c) l'importo a base di gara;
d) il responsabile del procedimento contrattuale;
e) le condizioni del contratto nonché l'ufficio presso il quale richiedere il capitolato speciale e i documenti pertinenti, con oneri a carico del richiedente;
f) le modalità, le forme ed il termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 30 giorni, e della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, anche ai sensi dell'art. 18;
g) le modalità relative alla cauzione provvisoria, ove richiesta, e alle altre eventuali garanzie;
h) l'ufficio competente a ricevere le offerte;
i) l'eventuale possibilità di presentare offerte limitate ad una parte della fornitura o del servizio;
l) il criterio di aggiudicazione della gara e, ove necessario, i relativi elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza;
m) il dirigente competente a stipulare il contratto;
n) le eventuali altre informazioni.
2. In caso di trattativa privata con bando, di licitazione privata o di appalto concorso, il bando individua gli elementi di cui alle lettere a), b), c), ove applicabile, d), i), l) ed n) del comma 1 ed inoltre:
a) le modalità e le forme per la redazione e l'invio delle domande di partecipazione, anche ai sensi dell'art. 18, con l'indicazione dell'ufficio competente a riceverle;
b) il termine entro il quale devono pervenire le domande di partecipazione, non inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni;
c) i requisiti legali, fiscali, di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per essere invitati a partecipare alla gara, anche ai sensi dell'art. 18;
d) la possibilità, per il soggetto che dichiari la permanenza del possesso dei requisiti documentati in sede di iscrizione all'Elenco dei fornitori, di non presentare la relativa documentazione, in sede di prequalificazione;
e) il termine per la spedizione degli inviti a presentare le offerte, non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il termine non può essere superiore a 30 giorni.
3. In caso di raggruppamento temporaneo, il bando di gara indica inoltre in quale misura i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria debbano essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, o dal raggruppamento unitariamente considerato, ovvero dal solo mandatario.
4. Il contenuto del bando deve conformarsi alle prescrizioni della legislazione in materia di mafia e criminalità organizzata.

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