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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 8
Lettera di invito
1. La lettera di invito, in conformità alle prescrizioni del bando di gara, indica, oltre agli elementi di cui alle lettere e), g), h) ed m) del comma 1 dell'art. 7:
a) i documenti da presentare, anche ai sensi dell'art. 18, e gli elementi da specificare nell'offerta;
b) le modalità, le forme e il termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito; in caso di motivata urgenza il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni;
c) i valori ponderali di ciascun elemento di valutazione, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) le eventuali ulteriori indicazioni.
2. Qualora la trattativa privata non sia preceduta dalla pubblicazione del bando di gara, la lettera di invito indica gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d),h), l), m) ed n) del comma 1 dell'art. 7, le modalità, le forme ed il termine per la ricezione delle offerte nonché i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
3. Il contenuto della lettera di invito deve conformarsi alle prescrizioni della legislazione in materia di mafia e criminalità organizzata.

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