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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Art. 9
Visita di sopralluogo
1. Qualora ai fini della formulazione dell'offerta sia ritenuta necessaria l'effettuazione di sopralluogo, l'amministrazione aggiudicatrice definisce, nel bando di gara o nella lettera di invito, le relative modalità organizzative e documentali, anche mediante la previsione di un'unica seduta alla quale partecipino tutti i soggetti interessati.
2. La seduta pubblica di sopralluogo è effettuata non oltre il decimo giorno precedente il termine per la ricezione delle offerte e, comunque, non oltre il quinto giorno precedente tale termine qualora quest'ultimo sia stato ridotto per motivata urgenza ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 8.

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