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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina l'affidamento dei servizi e delle forniture di beni da parte della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, con esclusione delle Aziende sanitarie locali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle forniture e ai servizi il cui valore di stima sia:
a) inferiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea in materia;
b) pari o superiore all'importo di cui alla lett. a), qualora disciplinino fattispecie non regolate da disposizioni dell'Unione Europea o alle quali tali disposizioni non si applichino ovvero, se regolate, non siano in contrasto con esse.
3. Tutti gli importi indicati si intendono con esclusione di imposte ed oneri fiscali, ed il relativo controvalore in moneta nazionale è determinato ai sensi delle disposizioni dell'Unione Europea.
4. I rinvii ad altre disposizioni si intendono riferiti anche alle successive modifiche ed integrazioni eventualmente apportate.
5. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 2
Pubbliche forniture e prestazioni di servizi
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un fornitore, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto di beni o prodotti, compresi gli eventuali lavori di posa e installazione.
2. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto da una amministrazione aggiudicatrice con un prestatore di servizi, aventi ad oggetto la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi bancari, assicurativi, finanziari, informatici, di consulenza, di studio e ricerca, di formazione del personale.
3. Gli appalti che, insieme a forniture e/o a servizi, comprendano anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di forniture e/o di servizi qualora, motivatamente, i lavori assumano funzione accessoria rispetto alle forniture o ai servizi e, comunque, non costituiscano l'oggetto economico principale dell'appalto.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 il bando, la lettera d'invito o il capitolato speciale individuano i lavori compresi nell'appalto e i requisiti che, ai sensi della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, sono richiesti per poter partecipare, singolarmente o in raggruppamento temporaneo, alla gara.
Art. 3
Calcolo dell'importo stimato dell'appalto
1. L'importo stimato dell'appalto è calcolato con riferimento all'insieme delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto; se l'appalto è ripartito in più lotti il suo valore è dato dalla somma del valore dei singoli lotti.
2. Per gli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo e per quelli che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto è stabilito applicando le disposizioni dell'Unione Europea che disciplinano il calcolo dell'importo stimato degli appalti di forniture e di servizi.
Art. 4
Programmazione
1. Entro 45 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici programmano lo svolgimento dell'attività contrattuale.
2. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse finanziarie necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, le strutture organizzative cui sono destinati nonché le modalità relative al controllo dei risultati.
3. I programmi sono pubblicati ai sensi dell'art. 13.
4. La relazione sull'attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente illustra i risultati conseguiti, anche mediante elaborazione delle informazioni raccolte ai fini del controllo di gestione; evidenzia il grado di soddisfacimento delle esigenze e di raggiungimento degli obiettivi perseguiti motivando le ragioni dell'eventuale scostamento rispetto a quelli attesi; indica le misure correttive eventualmente necessarie.
5. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le procedure e le modalità per l'elaborazione del programma relativo all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza.
Art. 5
Attuazione dei programmi
1. I dirigenti attuano i programmi di cui all'art. 4, adottando le specificazioni, le puntualizzazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi.
2. In particolare, compete ai dirigenti:
a) determinare le caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto e la sua disciplina, l'importo presunto, il sistema e i criteri di scelta del contraente;
b) provvedere alla pubblicazione dei bandi indicativi sulla base degli obiettivi definiti dai programmi di cui all'art. 4, articolati per tipologia e importo complessivo presunto, secondo il sistema di classificazione previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea;
c) determinare l'avvio della procedura per la scelta del contraente, adottando il bando, il capitolato speciale e la lettera d'invito;
d) manifestare anche all'esterno la volontà dell'amministrazione aggiudicatrice, sia nella procedura per la scelta del contraente che nella conclusione ed esecuzione del contratto, curando ogni adempimento necessario;
e) provvedere alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice.
Art. 6
Capitolati e atti di gara
1. La Giunta regionale può deliberare il capitolato generale per l'acquisizione di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 nonché schemi tipo di bandi, lettere d'invito e atti, differenziati per tipologia di gara, il cui contenuto può essere integrato dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alle specificità dei beni e dei servizi da acquisire.
2. Gli schemi tipo possono altresì contenere schede di sintesi per la semplificazione degli oneri documentali di cui all'art. 18.
3. I dirigenti determinano i capitolati speciali, individuando l'oggetto del servizio o della fornitura, le caratteristiche tecnico-merceologiche, l'ammontare presunto della spesa, il termine il luogo e le modalità della prestazione, le modalità di esecuzione e di verifica tecnica della prestazione, le penali applicabili per i ritardi nelle consegne e per altri inadempimenti, nonché ogni altra clausola contrattuale necessaria, anche in materia fiscale e di registro.
Art. 7
Bandi di gara
1. In caso di asta pubblica, il bando di gara indica:
a) l'amministrazione aggiudicatrice;
b) la descrizione della fornitura o servizio oggetto del contratto con gli estremi dell'atto di approvazione del programma annuale e dell'atto di indizione della gara;
c) l'importo a base di gara;
d) il responsabile del procedimento contrattuale;
e) le condizioni del contratto nonché l'ufficio presso il quale richiedere il capitolato speciale e i documenti pertinenti, con oneri a carico del richiedente;
f) le modalità, le forme ed il termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 30 giorni, e della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, anche ai sensi dell'art. 18;
g) le modalità relative alla cauzione provvisoria, ove richiesta, e alle altre eventuali garanzie;
h) l'ufficio competente a ricevere le offerte;
i) l'eventuale possibilità di presentare offerte limitate ad una parte della fornitura o del servizio;
l) il criterio di aggiudicazione della gara e, ove necessario, i relativi elementi di valutazione in ordine decrescente di importanza;
m) il dirigente competente a stipulare il contratto;
n) le eventuali altre informazioni.
2. In caso di trattativa privata con bando, di licitazione privata o di appalto concorso, il bando individua gli elementi di cui alle lettere a), b), c), ove applicabile, d), i), l) ed n) del comma 1 ed inoltre:
a) le modalità e le forme per la redazione e l'invio delle domande di partecipazione, anche ai sensi dell'art. 18, con l'indicazione dell'ufficio competente a riceverle;
b) il termine entro il quale devono pervenire le domande di partecipazione, non inferiore a 20 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni;
c) i requisiti legali, fiscali, di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per essere invitati a partecipare alla gara, anche ai sensi dell'art. 18;
d) la possibilità, per il soggetto che dichiari la permanenza del possesso dei requisiti documentati in sede di iscrizione all'Elenco dei fornitori, di non presentare la relativa documentazione, in sede di prequalificazione;
e) il termine per la spedizione degli inviti a presentare le offerte, non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione; in caso di motivata urgenza il termine non può essere superiore a 30 giorni.
3. In caso di raggruppamento temporaneo, il bando di gara indica inoltre in quale misura i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria debbano essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, o dal raggruppamento unitariamente considerato, ovvero dal solo mandatario.
4. Il contenuto del bando deve conformarsi alle prescrizioni della legislazione in materia di mafia e criminalità organizzata.
Art. 8
Lettera di invito
1. La lettera di invito, in conformità alle prescrizioni del bando di gara, indica, oltre agli elementi di cui alle lettere e), g), h) ed m) del comma 1 dell'art. 7:
a) i documenti da presentare, anche ai sensi dell'art. 18, e gli elementi da specificare nell'offerta;
b) le modalità, le forme e il termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 20 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito; in caso di motivata urgenza il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni;
c) i valori ponderali di ciascun elemento di valutazione, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
d) le eventuali ulteriori indicazioni.
2. Qualora la trattativa privata non sia preceduta dalla pubblicazione del bando di gara, la lettera di invito indica gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d),h), l), m) ed n) del comma 1 dell'art. 7, le modalità, le forme ed il termine per la ricezione delle offerte nonché i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
3. Il contenuto della lettera di invito deve conformarsi alle prescrizioni della legislazione in materia di mafia e criminalità organizzata.
Art. 9
Visita di sopralluogo
1. Qualora ai fini della formulazione dell'offerta sia ritenuta necessaria l'effettuazione di sopralluogo, l'amministrazione aggiudicatrice definisce, nel bando di gara o nella lettera di invito, le relative modalità organizzative e documentali, anche mediante la previsione di un'unica seduta alla quale partecipino tutti i soggetti interessati.
2. La seduta pubblica di sopralluogo è effettuata non oltre il decimo giorno precedente il termine per la ricezione delle offerte e, comunque, non oltre il quinto giorno precedente tale termine qualora quest'ultimo sia stato ridotto per motivata urgenza ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 8.
Art. 10
Elenco dei fornitori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici istituiscono di norma l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalità di conservazione, aggiornamento e tenuta.
2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi soggetti idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 15 e 16.
3. L'avvio della procedura istitutiva è reso noto mediante pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 13.
Art. 11
Responsabile del procedimento contrattuale
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno nonché dell'art. 11 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, il dirigente della struttura interessata alla procedura contrattuale individua il responsabile operativo dell'istruttoria e degli adempimenti connessi, inerente ad uno o più procedimenti contrattuali.
2. Fino all'individuazione di cui al comma 1, è responsabile del procedimento contrattuale il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto.
3. Il responsabile del procedimento contrattuale svolge le funzioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 32 del 1993, assicura l'impulso ad ogni fase del procedimento e cura la regolare, efficiente ed efficace redazione ed esecuzione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento contrattuale cura le comunicazioni, le pubblicazioni necessarie ai sensi dell'art. 13 e le notificazioni, assicurando altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi della legge n. 241 del 1990 Sito esterno e della L.R. n. 32 del 1993. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente di cui al comma 1 e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'art. 30.
5. Il responsabile del procedimento contrattuale trasmette al dirigente di cui al comma 1, al responsabile dell'elenco dei fornitori, nonché al responsabile del controllo di gestione, una relazione contenente gli elementi rilevanti circa l'esattezza, la correttezza e la puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali, i fatti che abbiano influito o modificato l'esecuzione del contratto programmata dalle parti, nonché gli inadempimenti ed i rimedi, anche giudiziali, azionati.
Art. 12
Trattamento dei dati
1. Al fine di perseguire le funzioni istituzionali di approvvigionamento di beni e servizi nonché di controllo sull'attività svolta a tale scopo, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono autorizzati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 Sito esterno, a trattare, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, i dati inerenti l'Elenco dei fornitori, le procedure di affidamento, i soggetti partecipanti e quelli contraenti, gli importi, i contratti e la loro esecuzione, ivi comprese le eventuali variazioni e gli inadempimenti rilevati.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono autorizzati, in particolare, ad effettuare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione e diffusione in forma aggregata ad enti pubblici e soggetti privati, nonché di cancellazione e distruzione, dei dati di cui al comma 1 e ad istituire banche dati per la raccolta delle predette informazioni trattate anche in forma elettronica.
Art. 13
Forme di pubblicità
1. I programmi di cui all'art. 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I bandi indicativi, elaborati sulla base del programma di cui all'art. 4, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi e per gli effetti della disciplina dell'Unione Europea; delle pubblicazioni è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale.
3. I bandi di gara il cui importo sia compreso fra 50.000 e 100.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e delle pubblicazioni è dato avviso su un quotidiano a diffusione regionale.
4. I bandi di gara il cui importo sia inferiore a 50.000 Euro sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. I risultati delle procedure di gara e di affidamento sono pubblicati, anche mediante elenchi, nel Bollettino ufficiale della Regione.

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